Capo III

Art. 45

Funzioni degli uffici consolari

In vigore dal 16 feb 2018
L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero; provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale; favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare la attività delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani; stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali; sviluppare le relazioni culturali. L'ufficio consolare esercita, in conformità al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale. L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini europei e ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un regolare scambio di informazioni e altre forme di coordinamento, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell'Unione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-45

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Funzioni degli uffici consolari (Art. 45 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo