Capo III

Art. 49

Reggenza degli uffici consolari di II categoria

In vigore dal 5 mar 1967
In caso di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui il Console onorario dipende può, qualora ne ravvisi la necessità, incaricare della reggenza, previa autorizzazione del Ministero, un funzionario o un impiegato di ruolo. Nel caso previsto dal primo comma e nel caso in cui non venga nominato un reggente, le funzioni dell'ufficio sono svolte dalla Missione diplomatica o dall'ufficio consolare da cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che esercita le attribuzioni escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria.
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Reggenza degli uffici consolari di II categoria (Art. 49 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo