Capo III
Art. 49
Reggenza degli uffici consolari di II categoria
In vigore dal 5 mar 1967
In caso di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.
Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui il Console onorario dipende può, qualora ne ravvisi la necessità, incaricare della reggenza, previa
autorizzazione del Ministero, un funzionario o un impiegato di ruolo.
Nel caso previsto dal primo comma e nel caso in cui non venga
nominato un reggente, le funzioni dell'ufficio sono svolte dalla Missione diplomatica o dall'ufficio consolare da cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che esercita le attribuzioni escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-49