Capo IV
Art. 52
Corrispondenti consolari
In vigore dal 5 mar 1967
Il capo di un ufficio consolare può conferire l'incarico di corrispondente consolare a persona fornita degli idonei requisiti. Il conferimento dell'incarico deve essere comunicato al Ministero nonché alla Missione diplomatica e, se conferito da Vice consoli o da Agenti consolari, anche agli uffici consolari da cui essi dipendono.
I corrispondenti consolari svolgono compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani e quegli altri compiti che di volta in volta siano loro affidati.
I corrispondenti consolari non percepiscono emolumenti nè compensi. Le spese postali e telegrafiche che i corrispondenti debbano sostenere per il servizio nonché quelle di trasporto previamente autorizzate sono a carico dell'ufficio da cui essi dipendono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-52