Capo IV
Art. 51
Consulenti legali, sanitari e tecnici
In vigore dal 16 dic 2005
Per l'espletamento della propria attività le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo, nonché di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale.
Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed è regolato, anche per quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali. Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo il Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche la remunerazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-51