Capo IV

Art. 54

Riunioni periodiche di coordinamento

In vigore dal 5 mar 1967
In relazione alle esigenze di coordinamento dell'azione all'estero il Ministro indice, possibilmente una volta all'anno, al Ministero o presso rappresentanze diplomatiche, riunioni periodiche di capi di rappresentanze diplomatiche per l'esame di questioni di loro comune interesse. Sono altresì indette, di norma una volta l'anno, riunioni per aree geografiche dei funzionari rispettivamente incaricati, nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, dei servizi dell'emigrazione e sociale, commerciale, culturale, informazione e stampa o addetti ad altri settori di attività. I capi delle Missioni diplomatiche indicono di norma una volta l'anno, dietro autorizzazione del Ministero, riunioni dei capi dei dipendenti uffici consolari di I categoria. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, all'occorrenza, i dipendenti Consoli onorari. Il personale in servizio all'estero può essere chiamato a conferire quando il Ministro lo ritenga opportuno.
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Riunioni periodiche di coordinamento (Art. 54 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo