Capo V

Art. 58

Rinvio

In vigore dal 5 giu 2003
1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-58

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Rinvio (Art. 58 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo