Capo IV

Art. 55

Immunita

In vigore dal 5 mar 1967
I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale. Alle immunità, privilegi e prerogative non può farsi rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.
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Immunita (Art. 55 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo