Capo IV
Art. 55
Immunita
In vigore dal 5 mar 1967
I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale.
Alle immunità, privilegi e prerogative non può farsi rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-55