Capo IV
Art. 53
Comitati, enti, associazioni
In vigore dal 6 giu 1985
Gli uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della comunità italiana, promuovono la costituzione di Comitati e, nell'ambito della legge locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi e ricreativi.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MAGGIO 1985, N.205.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MAGGIO 1985, N.205.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MAGGIO 1985, N.205.
Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti, ai Comitati, Associazioni ed Enti che perseguono le finalità di cui al presente articolo. Ai fini del contributo i Comitati, le Associazioni ed Enti presentano all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere.
Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presentano il rendiconto consuntivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-53