Capo IV
Art. 56
Gestione degli affari di rappresentanza straniera e assistenza a non cittadini
In vigore dal 5 mar 1967
La rappresentanza diplomatica e l'ufficio consolare non possono assumere la gestione degli affari di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese se non dietro istruzioni del Ministro.
Tuttavia, in caso di urgenza, possono provvisoriamente ricevere in deposito gli archivi di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare di altro Paese e assistere i cittadini del Paese stesso, informandone immediatamente il Ministero; l'ufficio consolare informa anche la Missione diplomatica.
La Missione diplomatica e l'ufficio consolare prestano, su istruzioni del Ministero o d'iniziativa nei casi di urgenza e necessità, assistenza, nei limiti delle norme internazionali e degli usi locali, a persone che non abbiano la cittadinanza italiana e non godano sul posto di altra protezione diplomatica o consolare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-56