Capo III

Art. 47

Consoli onorari - Nomina e funzioni

In vigore dal 5 mar 1967
I funzionari consolari onorari sono scelti tra persone, preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari Non sono tenuti ad abbandonare le loro attività sempre che queste siano compatibili con le esigenze e con il decoro dell'ufficio. I funzionari consolari onorari pronunciano solenne promessa di adempiere con fedeltà ai doveri dell'ufficio ed assumono con l'incarico i doveri e le responsabilità ad esso inerenti. I Consoli generali e Consoli onorari sono nominati e revocati con decreto del Ministro per gli affari esteri. I Vice consoli e Agenti consolari onorari sono nominati e revocati, previa autorizzazione ministeriale, con decreto del capo della Missione diplomatica o del Console generale o del Console da cui rispettivamente dipendano.L'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età. I funzionari consolari onorari esercitano le funzioni di cui all' salvo le limitazioni poste da legge, da regolamento o da decreto del Ministro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Consoli onorari - Nomina e funzioni (Art. 47 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo