Capo III
Art. 43
Consolati generali di I classe
In vigore dal 5 mar 1967
Agli effetti amministrativi previsti dal presente decreto, il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro può qualificare di I classe i Consolati generali di I categoria di maggiore importanza.
I Consolati generali di I classe non possono superare il numero di dodici.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-43