Capo III

Art. 43

Consolati generali di I classe

In vigore dal 5 mar 1967
Agli effetti amministrativi previsti dal presente decreto, il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro può qualificare di I classe i Consolati generali di I categoria di maggiore importanza. I Consolati generali di I classe non possono superare il numero di dodici.
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Consolati generali di I classe (Art. 43 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo