Capo II
Art. 38
Attività della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari
In vigore dal 5 mar 1967
La Missione diplomatica sovraintende e coordina la attività degli uffici consolari istituiti nello Stato di accreditamento.
L'azione della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari dipendenti trova un limite nella competenza ad essi specificamente attribuita per legge. In caso di dissenso tra la Missione diplomatica e l'ufficio consolare circa la competenza di quest'ultimo, prevale l'opinione della Missione diplomatica. Il capo della Missione diplomatica è tenuto in tal caso a comunicare per iscritto al capo dell'ufficio consolare le proprie determinazioni di cui assume la responsabilità e ad informarne il Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-38