Titolo II
Art. 33
Posti commerciali
In vigore dal 21 nov 2019
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 NOVEMBRE 2019, N. 132.
In ciascuna Missione diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare natura della sua attività, sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni commerciali espletate da funzionari diplomatici e almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali. Sono altresì istituiti posti collegati a funzioni commerciali per funzionari diplomatici e posti per impiegati della carriera degli assistenti commerciali negli uffici consolari più importanti; è comunque istituito di norma almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali in ciascun Consolato generale che non abbia sede in città ove si trovi la Missione diplomatica.
Nelle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali sono istituiti i posti di cui al comma precedente a seconda di particolari esigenze di servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-33