Titolo II
Art. 34
Destinazioni e accreditamenti
In vigore dal 23 apr 2023
I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 NOVEMBRE 2019, N. 132.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 22 APRILE 2023, N. 44.
La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale all'estero è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-34