Capo II
Art. 39
Funzioni consolari della Missione diplomatica
In vigore dal 5 mar 1967
La Missione diplomatica, in mancanza di un ufficio consolare in loco, esercita anche le funzioni di ufficio consolare. L'esercizio di tali funzioni si estende al territorio dello Stato di accreditamento che non sia compreso nella circoscrizione di uffici consolari.
Le funzioni di ufficio consolare sono altresì esercitate temporaneamente dalla Missione diplomatica su disposizione del Ministero o nel caso in cui uffici consolari dipendenti siano nell'impossibilità di funzionare. In tale ultimo caso la Missione diplomatica informa immediatamente il Ministero.
Quando l'entità dell'attività consolare lo richieda può essere istituita nell'ambito della Missione diplomatica una Cancelleria consolare. Nei riguardi di essa, il capo della Missione diplomatica ha la facoltà di avocare la trattazione di singole questioni assumendone la relativa responsabilità. In caso di assenza o di impedimento del funzionario preposto alla Cancelleria consolare, il capo della Missione diplomatica designa chi debba eventualmente sostituirlo. L'istituzione e la soppressione di una Cancelleria consolare sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-39