Capo III

Art. 44

Lettere patenti

In vigore dal 5 mar 1967
I Consoli generali, i Consoli e, ove richiesto, i Vice consoli e gli Agenti consolari nonché i funzionari preposti alle Cancellerie consolari sono muniti di lettere patenti. Qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità altri funzionari consolari possono essere muniti di lettere patenti. Le lettere patenti sono rilasciate ai Consoli generali e ai Consoli dal Presidente della Repubblica; ai Vice consoli di I categoria nonché, ove occorra, ad altri funzionari consolari dal Ministro per gli affari esteri; ai funzionari preposti alle Cancellerie consolari dal capo della Missione diplomatica; ai Vice consoli di II categoria e agli Agenti consolari dal Console generale o dal Console da cui dipendono ovvero dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Possono essere adottate altre forme qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-44

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Lettere patenti (Art. 44 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo