Capo III
Art. 44
Lettere patenti
In vigore dal 5 mar 1967
I Consoli generali, i Consoli e, ove richiesto, i Vice consoli e gli Agenti consolari nonché i funzionari preposti alle Cancellerie consolari sono muniti di lettere patenti. Qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità altri funzionari consolari possono essere muniti di lettere patenti.
Le lettere patenti sono rilasciate ai Consoli generali e ai Consoli dal Presidente della Repubblica; ai Vice consoli di I categoria nonché, ove occorra, ad altri funzionari consolari dal Ministro per gli affari esteri; ai funzionari preposti alle Cancellerie consolari dal capo della Missione diplomatica; ai Vice consoli di II categoria e agli Agenti consolari dal Console generale o dal Console da cui dipendono ovvero dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono.
Possono essere adottate altre forme qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-44