Capo II
Art. 40
Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali
In vigore dal 5 mar 1967
Le rappresentanze permanenti presso Enti e Organizzazioni internazionali svolgono l'azione richiesta dalla natura e finalità di esse e sono strutturate in relazione agli specifici compiti che devono assolvere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-40