Titolo II
Art. 35
Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie
In vigore dal 31 dic 2016
Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio.
Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni, nonché, se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche.
In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-35