Capo II
Art. 37
Funzioni della Missione diplomatica
In vigore dal 5 mar 1967
La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.
L'attività di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico, della stampa ed informazione.
La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-37