Art. 40 · Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali
Capo II

Art. 40

30 / 298

Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali

In vigore dal 5 mar 1967
Le rappresentanze permanenti presso Enti e Organizzazioni internazionali svolgono l'azione richiesta dalla natura e finalità di esse e sono strutturate in relazione agli specifici compiti che devono assolvere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-40