Capo III
Art. 28
Comitato degli italiani all'estero
In vigore dal 26 nov 1989
Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettività italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle ed assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri sarà assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto di quaranta membri, di cui trenta appartenenti alle predette collettività e dieci alle Amministrazioni dello Stato.
La nomina del Comitato è fatta ogni cinque anni con decreto del Ministro per gli affari esteri, che lo convoca almeno una volta all'anno, sottoponendogli le questioni connesse al raggiungimento dei fini per i quali è istituito.
La presidenza del Comitato spetta al Ministro o ad un Sottosegretario a ciò delegato. Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Le spese relative al funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, gravano su apposito capitolo di bilancio del Ministero.
Note all'articolo
- La L. 15 dicembre 1971, n. 1221 ha disposto (con l'art. 1) che "L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e' sostituito dalle norme contenute negli articoli seguenti".
- La L. 6 novembre 1989, n.368 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "E' soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Reppublica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-28