Art. 43 · Consolati generali di I classe
Capo III

Art. 43

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Consolati generali di I classe

In vigore dal 5 mar 1967
Agli effetti amministrativi previsti dal presente decreto, il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro può qualificare di I classe i Consolati generali di I categoria di maggiore importanza. I Consolati generali di I classe non possono superare il numero di dodici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-43