Capo II
Art. 82
Residenze
In vigore dal 5 mar 1967
Gli immobili e l'arredamento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica devono rispondere a requisiti confacenti al prestigio della funzione di rappresentanza dello Stato ed alle esigenze del servizio.
Le spese per il mantenimento della residenza del capo della
rappresentanza diplomatica, ivi comprese le spese per le pertinenze e
quelle relative alla vigilanza e custodia, sono a carico dello Stato.
Le spese di energia per il funzionamento dei servizi della
residenza e in particolare quelle di illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria sono per il 20% a carico del capo della rappresentanza che la occupa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-82