Capo II

Art. 82

Residenze

In vigore dal 5 mar 1967
Gli immobili e l'arredamento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica devono rispondere a requisiti confacenti al prestigio della funzione di rappresentanza dello Stato ed alle esigenze del servizio. Le spese per il mantenimento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica, ivi comprese le spese per le pertinenze e quelle relative alla vigilanza e custodia, sono a carico dello Stato. Le spese di energia per il funzionamento dei servizi della residenza e in particolare quelle di illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria sono per il 20% a carico del capo della rappresentanza che la occupa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-82

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