Capo IV

Art. 86

Procedura per la stipulazione

In vigore dal 5 mar 1967
La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.
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Procedura per la stipulazione (Art. 86 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo