Titolo II

Art. 99

Ordinamento speciale e funzioni

In vigore dal 26 apr 2000
Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico, finanziario, commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, di informazione e stampa, della cooperazione scientifica e tecnica. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85 Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale; non è consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, nè è consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, da altre Amministrazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-99

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Ordinamento speciale e funzioni (Art. 99 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo