Titolo II
Art. 103
Periodo di prova
In vigore dal 26 apr 2000
I vincitori del concorso di cui all' del presente decreto sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a) dell', che è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale.
Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego è risolto con decreto del Ministro degli affari esteri.
I segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso è calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati segretari di legazione con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado nell'ordine della graduatoria del concorso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, commi 2 e 3) che " Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi. Ferma restando alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di piu' qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1 gennaio 1971."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-103