Titolo II
Art. 108
Promozione al grado di consigliere di ambasciata
In vigore dal 10 lug 2010
Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell' del presente decreto.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N.136 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186.
La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall', primo comma, lettera b) del presente decreto, ed è espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all' del presente decreto, della qualità del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilità di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio è stato svolto, della cultura, nonché della personalità del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-108