Titolo III

Art. 203

Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione

In vigore dal 25 lug 2021
Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri cui siano conferite, con le forme previste dall', le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica compete, per il tempo dell'esercizio delle funzioni stesse, l'intero trattamento che il presente decreto stabilisce per i funzionari diplomatici preposti alle rappresentanze stesse. Alle persone predette non compete la retribuzione spettante per l'interno al personale di ruolo. Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete: a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli , nonché quello previsto dal titolo II della presente parte; b) se occupano un posto ai sensi dell', il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell', dell', comma 2, nonché degli ; c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli . Per quanto necessario, la qualifica di equiparazione ai dipendenti statali delle persone estranee all'Amministrazione dello Stato è stabilita dal Ministero degli affari esteri secondo criteri concordati con il Ministero del tesoro. Alle persone indicate alle lettere a) e b) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 maggio 2021, n. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-203

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