Titolo III

Art. 205

Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero

In vigore dal 5 mar 1967
L'indennità prevista dall' spetta anche al personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo al Ministero o dal trasferimento in altra sede. Al personale collocato in aspettativa la indennità stessa è corrisposta nel caso che rientri in Italia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-205

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Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero (Art. 205 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo