Titolo II

Art. 202

Disposizioni amministrative e contabili

In vigore dal 31 ott 2013
La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonché dei familiari a carico e dei domestici è soggetta ad approvazione da parte del Ministero. Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, o della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i domestici... sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni.

Note all'articolo

  • La L. 23 aprile 2003, n.109 ha disposto (con l'art. 30 comma 1) che il presente articolo e' abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della L. 23 aprile 2003, n.109.
  • Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 2) che la modifica disposta al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-202

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni amministrative e contabili (Art. 202 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo