Titolo II
Art. 198
Viaggi di corriere
In vigore dal 1 gen 1974
Al personale incaricato del trasporto delle bolgette e dei plichi diplomatici spetta il seguente trattamento:
per i percorsi ferroviari, un posto di prima classe, con eventuale supplemento per treno rapido, nonché l'uso del vagone letto di prima classe in compartimento singolo; per i percorsi marittimi, cabina di prima classe con bagno, per i percorsi aerei, uno o, se necessario, due posti nella classe spettante ai sensi dell', salva la facoltà del Ministero di autorizzare per esigenze di servizio il viaggio in classe superiore;
assicurazione per i percorsi aerei secondo i massimali da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per il tesoro;
corresponsione dell'indennità supplementare di cui al secondo comma dell' maggiorata dell'80%;
corresponsione di una diaria nella misura da stabilirsi d'intesa con il Ministero del tesoro; tale diaria è ridotta del 50% se il dipendente fruisce dell'indennità di servizio all'estero. 7b
Si applica il secondo comma dell'.
Il trattamento previsto dal presente articolo compete anche al personale cui è affidato il trasporto di materiale crittografico.
Note all'articolo
- La L. 18 dicembre 1973, n. 836 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "E' abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-198