Titolo II

Art. 198

Viaggi di corriere

In vigore dal 1 gen 1974
Al personale incaricato del trasporto delle bolgette e dei plichi diplomatici spetta il seguente trattamento: per i percorsi ferroviari, un posto di prima classe, con eventuale supplemento per treno rapido, nonché l'uso del vagone letto di prima classe in compartimento singolo; per i percorsi marittimi, cabina di prima classe con bagno, per i percorsi aerei, uno o, se necessario, due posti nella classe spettante ai sensi dell', salva la facoltà del Ministero di autorizzare per esigenze di servizio il viaggio in classe superiore; assicurazione per i percorsi aerei secondo i massimali da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per il tesoro; corresponsione dell'indennità supplementare di cui al secondo comma dell' maggiorata dell'80%; corresponsione di una diaria nella misura da stabilirsi d'intesa con il Ministero del tesoro; tale diaria è ridotta del 50% se il dipendente fruisce dell'indennità di servizio all'estero. 7b Si applica il secondo comma dell'. Il trattamento previsto dal presente articolo compete anche al personale cui è affidato il trasporto di materiale crittografico.

Note all'articolo

  • La L. 18 dicembre 1973, n. 836 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "E' abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-198

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Viaggi di corriere (Art. 198 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo