Titolo II

Art. 195

Trattamento economico connesso con il viaggio

In vigore dal 5 mar 1967
Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da coincidenze o da causa di forza maggiore nonché per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero è corrisposta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125%. Una indennità supplementare del 10% e del 5% del costo del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, è corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-195

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Trattamento economico connesso con il viaggio (Art. 195 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo