Titolo II

Art. 192

Viaggi marittimi

In vigore dal 5 mar 1967
Per i percorsi marittimi spetta il pagamento delle spese di viaggio comprensive del passaggio e del vitto: a) per un appartamento della categoria più elevata ai capi delle rappresentanze diplomatiche; b) per una cabina della migliore sistemazione ai funzionari di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, ai funzionari con incarico di Ministro e di Ministro consigliere presso una rappresentanza diplomatica e ai titolari di Consolato generale di I classe; c) per una cabina di prima classe singola con bagno al restante personale delle carriere direttive e al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere capo o equiparata; d) per un posto di prima classe al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere superiore e di cancelliere principale o equiparata; e) per un posto nella classe immediatamente inferiore alla prima, salvo diversa autorizzazione del Ministero per particolari circostanze, al restante personale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-192

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