Titolo II
Art. 197
Viaggi dei domestici
In vigore dal 5 mar 1967
Spetta il pagamento delle spese di viaggio:
per due domestici, ai capi delle rappresentanze diplomatiche, ai funzionari di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di seconda classe o equiparato, ai funzionari con incarico di Ministro e di Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e ai titolari di Consolati generale di I classe;
per un domestico, agli altri funzionari di grado non inferiore a quello di primo segretario di Legazione o equiparato.
In ogni caso spetta al personale che si trasferisce con uno o più figli di età non superiore a 10 anni il pagamento delle spese di viaggio per la persona ad essi addetta.
Per il personale domestico si applicano le disposizioni di cui agli nei limiti previsti per il personale ausiliario.
Per la persona di cui al secondo comma che accompagni effettivamente il minore affidatole vengono corrisposte le spese relative alla classe prevista per i familiari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-197