Titolo II

Art. 196

Viaggi dei familiari a carico

In vigore dal 5 mar 1967
Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare a carico al trattamento di cui agli articoli da 191 a 195, salvo quanto disposto nel successivo comma. Per i figli dei funzionari di cui alle lettere a) e b) dell' compete, per i viaggi marittimi, il pagamento delle spese per la sistemazione prevista dalla lettera b) dell'articolo stesso, in posti o cabine a seconda della composizione del gruppo familiare. Per i figli dei funzionari cui compete il pagamento del vagone letto, la sistemazione in posti o cabine letto viene disposta in relazione alla composizione del nucleo familiare. Il viaggio dei familiari a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente o anche anteriormente, sempre che, in questo ultimo caso, il trasferimento del dipendente abbia poi effettivamente luogo. Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono corrisposte le spese di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali familiari a carico nei limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla precedente sede di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-196

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Viaggi dei familiari a carico (Art. 196 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo