Titolo II
Art. 201
Limiti di spesa
In vigore dal 31 ott 2013
Al personale che sostenga per sè, i familiari a carico e i domestici,..., spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente titolo, l'ammontare delle spese stesse è corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo medesimo.
Note all'articolo
- La L. 23 aprile 2003, n.109 ha disposto (con l'art. 30 comma 1) che il presente articolo e' abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della L. 23 aprile 2003, n.109.
- Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 2) che la modifica disposta al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-201