Titolo III
Art. 204
Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali
In vigore dal 31 dic 2016
Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all' nonché ai consiglieri per la cooperazione civile è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all', un'indennità adeguata. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.
Ai predetti si applica l'. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo.
L'indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell' è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell', l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."
- Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2015.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-204