Titolo III

Art. 207

Decesso durante il servizio all'estero

In vigore dal 5 mar 1967
In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma pari ad una mensilità dell'indennità personale spettante al dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell', compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi località in Italia o, nei limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all'estero o dei familiari a carico o dei domestici di cui all'. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano al dipendente della pubblica Amministrazione deceduto in servizio all'estero anche se in missione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-207

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