Titolo III

Art. 210

Controllo medico periodico

In vigore dal 15 apr 1998
1. Il personale in servizio all'estero, tenuto conto di quanto previsto dall', può chiedere ogni diciotto mesi o, qualora si trovi in sedi particolarmente disagiate, ogni dodici mesi, ovvero al momento del rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per sè ed i familiari a carico. 2. L'esame medico di controllo, disciplinato dalla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive modificazioni, viene di norma eseguito presso le strutture sanitarie operanti, ai sensi dell' del predetto decreto, nella sede del Ministero degli affari esteri, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti presso le strutture del servizio sanitario nazionale. 3. L'esame di cui al comma 2 può essere effettuato all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo ordinario o delle ferie spettanti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-210

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controllo medico periodico (Art. 210 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo