Parte QUARTA›Capo I
Art. 213
Istituzione Comitati consultivi misti
In vigore dal 5 mar 1967
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono istituiti presso il Ministero degli affari esteri, con le modalità di cui al secondo comma dell', Comitati consultivi misti nelle seguenti materie:
a) accordi e convenzioni internazionali che comportino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
b) partecipazione italiana ad enti o organismi internazionali;
c) politica sociale internazionale e emigrazione;
d) attività culturale e scolastica all'estero;
e) cooperazione scientifica e tecnica internazionale;
f) problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo.
Si applica ai Comitati di cui al comma precedente il disposto del terzo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-213