Capo II

Art. 218

Collocamento del personale delle carriere ad ordinamento speciale nella carriera diplomatica

In vigore dal 5 mar 1967
I funzionari appartenenti ai ruoli delle carriere diplomatico-consolare, per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente, per la stampa ed ai relativi ruoli aggiunti istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nella carriera diplomatica. Essi sono iscritti nel grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, per gruppi secondo la seguente successione di ruoli: ruolo organico della carriera diplomatico-consolare, ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare, ruolo organico della carriera per l'emigrazione, ruolo aggiunto alla carriera per l'emigrazione, ruolo organico della carriera commerciale, ruolo aggiunto alla carriera commerciale, ruolo organico della carriera per l'Oriente, ruolo aggiunto alla carriera per l'Oriente, ruolo organico della carriera per la stampa, ruolo aggiunto alla carriera per la stampa. Nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine di iscrizione è quello già esistente nel ruolo di provenienza. I funzionari, così entrati a far parte della carriera diplomatica, conservano l'anzianità di grado e di carriera.
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Collocamento del personale delle carriere ad ordinamento speciale nella carriera diplomatica (Art. 218 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo