Capo II
Art. 220
Inquadramento nei ruoli organici di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496
In vigore dal 5 mar 1967
Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti alle carriere dei cancellieri, degli assistenti commerciali ed esecutiva dell'Amministrazione degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nei ruoli organici delle rispettive carriere e sono iscritti nella qualifica corrispondente a quella rivestita, al posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica stessa, conservando l'anzianità medesima e quella di carriera.
Nel caso che gli impiegati provenienti dai ruoli aggiunti abbiano pari anzianità di qualifica degli impiegati già iscritti nel ruolo organico vengono iscritti dopo di questi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-220