Parte QUARTACapo I

Art. 215

Reggenza degli uffici all'estero

In vigore dal 5 mar 1967
Per dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la reggenza di un ufficio all'estero, di cui al primo comma degli , è assunta, salvo diversa determinazione ministeriale, dal funzionario diplomatico più elevato in grado proveniente dalla carriera diplomatico-consolare e, in mancanza, dal funzionario diplomatico più elevato in grado proveniente dalle altre carriere a ordinamento speciale.
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Reggenza degli uffici all'estero (Art. 215 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo