Parte QUARTA›Capo I
Art. 215
Reggenza degli uffici all'estero
In vigore dal 5 mar 1967
Per dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la reggenza di un ufficio all'estero, di cui al primo comma degli , è assunta, salvo diversa determinazione ministeriale, dal funzionario diplomatico più elevato in grado proveniente dalla carriera diplomatico-consolare e, in mancanza, dal funzionario diplomatico più elevato in grado proveniente dalle altre carriere a ordinamento speciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-215