Parte QUARTA›Capo I
Art. 217
Graduale applicazione di norme
In vigore dal 5 mar 1967
All'attuazione delle disposizioni contenute negli l'Amministrazione procederà gradualmente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
L'istituzione dei posti di cui all', secondo comma, avrà luogo via via che l'Amministrazione disponga del necessario personale. L'assegnazione agli uffici all'estero di impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili ai sensi del primo comma dell' ha luogo gradualmente in relazione alle disponibilità di personale della carriera stessa idoneo a svolgere le predette mansioni.
Fino all'emanazione del regolamento di cui all', terzo comma, e comunque non oltre il 1 gennaio 1970, l'aliquota massima degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale è stabilita con decreto del Ministro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-217