Titolo III

Art. 206

Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero

In vigore dal 5 mar 1967
Il personale di cui al precedente articolo ha diritto per sè, per i familiari a carico e per i domestici di cui all' al pagamento, a norma del titolo II, delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-206

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Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero (Art. 206 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo