Titolo III
Art. 206
Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero
In vigore dal 5 mar 1967
Il personale di cui al precedente articolo ha diritto per sè, per i familiari a carico e per i domestici di cui all' al pagamento, a norma del titolo II, delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese.
Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-206