Parte TERZA›Titolo I
Art. 181
Viaggio di congedo o ferie
In vigore dal 1 gen 2025
1. Per fare fronte agli oneri per un viaggio di congedo, da e per la sede di servizio, al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate o situate a distanza maggiore di 3.500 chilometri da Roma, spetta una volta l'anno una maggiorazione forfetaria dell'indennità di servizio all'estero commisurata all'indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console. Con riferimento alle residenze di cui all', primo comma, secondo periodo, i termini di cui al presente comma sono dimezzati e il beneficio di cui al presente comma spetta due volte l'anno.
2. La percentuale della maggiorazione di cui al comma 1 è definita per ciascuna sede con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di cui all', in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore a quella economica per il personale con qualifica pari o superiore a consigliere d'ambasciata in servizio negli uffici situati in località raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a cinque ore.
3. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per ciascuno dei familiari a carico per almeno 185 giorni nello stesso anno solare. Per il coniuge o per la parte di unione civile spetta nella medesima misura del titolare e per i figli in misura corrispondente alla classe economica.
4. Per il personale in servizio in sedi non qualificate come particolarmente disagiate, la maggiorazione di cui al comma 1 è pari a due terzi di quella determinata in base ai commi 1, 2 e 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-181