Parte TERZA›Titolo I
Art. 186
Viaggi di servizio
In vigore dal 1 lug 2015
Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio, l'intera indennità personale. Tale trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con decreto motivato del Ministro.L'indennità personale è ridotta della meta per un periodo successivo che non può superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la metà del trattamento di missione previsto per il territorio nazionale.
Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-186