Parte TERZA›Titolo I
Art. 184
Trattamento degli incaricati d'affari con lettere
In vigore dal 5 mar 1967
L'indennità di servizio all'estero che compete all'incaricato d'affari con lettere di cui all' è pari ai cinque sesti di quella stabilita per il posto ricoperto.
Gli eventuali aumenti per situazione di famiglia sono calcolati sull'indennità di servizio così stabilita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-184