Parte TERZATitolo I

Art. 180

Trattamento economico durante il congedo ordinario

In vigore dal 5 giu 2003
Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all' e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale. In caso di cumulo di congedi, l'indennità personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall' e viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo. L'indennità personale compete inoltre per intero, e per non più di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo è stabilito per ogni sede con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-180

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