Parte TERZA›Titolo I
Art. 182
Interruzione del congedo per motivi di servizio
In vigore dal 5 mar 1967
Al personale che trovandosi in congedo riceva l'ordine di rientrare in sede a norma dell', prima di aver fruito per almeno due terzi del congedo stesso, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute e, nel caso di viaggio di congedo pagato a norma dell'articolo precedente, il pagamento delle spese di altro viaggio di congedo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-182